Con la circolare n. 30 di ieri, 22 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ritorna nuovamente sulla misura del Superbonus 110% prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Tale circolare fa seguito ai primi chiarimenti di carattere interpretativo forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e ad ulteriori indicazioni contenute nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E.
La circolare fornisce una sintetica illustrazione delle recenti modifiche alla misura operate dal decreto Agosto che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9- bis e 13-ter dell’articolo 119:
– il comma 1-bis riguarda la nozione di “accesso autonomo dall’esterno”;
– il comma 1-ter stabilisce che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo previsto per gli interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
– il comma 4-ter dispone che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma;
– il comma 9-bis interviene in tema di assemblee condominiali;
– il comma 13-ter, infine, prevede che al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del DPR 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
Inoltre, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico e l’ENEA, la circolare fornisce ulteriori precisazioni in risposta a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata, nonché a quesiti pervenuti da parte dei CAF, delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali, nonché chiarimenti già forniti dal Direttore dell’Agenzia delle entrate nel corso dell’Audizione del 18 novembre 2020 dinanzi alla Commissione Parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria.
Infine, viene fornito l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in base ai chiarimenti forniti e si fa riserva di integrare l’elenco al verificarsi di fattispecie non esaminate.