Facciamo seguito a nostre precedenti comunicazioni circa le condizioni di sdoganamento dei dpi e dei beni mobili per informare che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) ha confermato la nostra interpretazione secondo cui tutte le imprese riconducibili ai codici ATECO dell’allegato 1 al DPCM 22 marzo, modificato dal DM 25 marzo,  nonché quelle di cui alla lettera d) dello stesso DPCM (attività “funzionali” attive su autorizzazione prefettizia), sono beneficiarie dello svincolo diretto senza segnalazione alla Protezione Civile per eventuale requisizione.

A riprova, riportiamo due apposite FAQ chiarificatrici disponibili sul sito delle Dogane:

Sono il proprietario un’azienda che opera sulla base dell’autorizzazione del Prefetto della provincia di Pescara nella quale è localizzata la mia attività. Posso beneficiare dello svincolo diretto per l’importazione di DPI ? La lettera d) del DPCM 22 marzo prevede che sono garantite le “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva”. Pertanto le attività come la sua sono assimilate a quelle di pubblica utilità, in quanto ad esse strettamente collegate. Fino a quando sarà valida nei suoi confronti l’autorizzazione del Prefetto, la sua impresa è legittimamente esercitata ed autorizzata alla procedura di svincolo diretto.  
Hanno diritto allo svincolo diretto soltanto gli esercenti di servizi pubblici essenziali, o anche tutte le attività di pubblica utilità previste nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo modificato dal DM 25 marzo contenente i codici ATECO non sospesi e quelle previste negli altri provvedimenti governativi emergenziali? L’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6/2020 prevede, tra gli altri, che abbiano diritto allo svincolo diretto i “soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali”. La normativa emergenziale adottata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri ha inteso interpretare la qualificazione di servizio pubblico essenziale in senso lato e funzionale al contenimento dell’emergenza sanitaria. Nel DPCM 22 marzo 2020 difatti si legge che sono garantite “le attivita’che sono funzionali ad assicurare la continuita’ delle filiere delle attivita’ di cui all’allegato 1, nonche’ dei servizi di pubblica utilita’ e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)”. Del resto detta interpretazione è costituzionalmente orientata e conforme, per quanto di competenza di ADM, al principio di buon andamento dell’azione amministrativa e di razionale e corretta organizzazione degli Uffici, atteso che appare pacifico che la PA, laddove una disposizione normativa disponga il funzionamento necessario di determinate attività per permettere al Paese di superare lo stato emergenziale, si debba adeguare al fine di dare l’assistenza amministrativa necessaria a dette attività per il loro corretto e proficuo esercizio. Pertanto ADM, alla luce della predetta interpretazione, consente lo svincolo diretto a tutte le attività di cui al presente allegato e a tutti i servizi definiti di pubblica utilità dai provvedimenti emergenziali.

Tutto ciò premesso la principale preoccupazione dell’Agenzia è che vi sia congruità fra la destinazione d’uso, quantità importate e fabbisogno del destinatario. Inoltre, e conseguentemente, permane il problema di garantire l’uniformità di applicazione da parte degli uffici territoriali delle dogane.

Pertanto, suggeriamo, soprattutto alle imprese che importano quantitativi ragguardevoli di DPI, di allegare spontaneamente al modulo di autocertificazione fornito dalle Dogane una breve nota informativa. In tale nota, facoltativa, ma ugualmente consigliata per evitare intoppi, può essere utile fornire alla dogana locale alcuni dati, anche se apparentemente evidenti.

Ad esempio, specificare che l’impresa è attiva in modalità produttiva fisica (non smart working), riportare il numero di addetti, la durata del ciclo produttivo e/o altri elementi atti a spiegare l’utilizzo medio, o il grado di obsolescenza, dei DPI (su base settimanale, mensile, trimestrale, a seconda dell’ordinativo da svincolare). Ovvero attestare che la fornitura di DPI da svincolare copre una data percentuale del fabbisogno aziendale (anche qui il periodo di riferimento va stabilito caso per caso su basi di ragionevolezza).  Analoga informazione è suggerita qualora l’importazione avvenga per rifornire più imprese, in quel caso il dettaglio va specificato per ciascuna di esse.   

Non essendo un atto previsto dalla modulistica dell’Agenzia, reso spontaneamente, il suo valore è puramente operativo e volto a favorire l’immediata comprensione della fattispecie da parte delle Vostre controparti doganali locali, con le quali è opportuno mantenere relazioni costanti, anticipando, ove possibile, l’arrivo delle forniture da svincolare.           

Condividi l'articolo