Dal 1° luglio 2026 entra in vigore, per i lavoratori dipendenti del settore privato, il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare previsto dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, co. 204) che ha modificato il D.lgs. 252/2005.
Il nuovo meccanismo in sintesi:
La nuova disciplina determina l’adesione piena e irrevocabile alla forma pensionistica collettiva di riferimento sin dalla data di assunzione, a meno che il lavoratore vi rinunci esplicitamente tramite la compilazione di apposito modulo entro 60 giorni. L’adesione comporta sia la destinazione del TFR maturando al fondo che il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle misure stabilite dagli accordi collettivi applicati. Unica eccezione in riferimento a quest’ultimo punto riguarda la salvaguardia per i redditi bassi: nessun contributo del lavoratore se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale.
I lavoratori destinatari della nuova disciplina:
La normativa distingue gli obblighi informativi in capo all’azienda e le modalità di gestione del TFR in base alla precedente storia lavorativa del neo assunto:
1) Lavoratori di prima assunzione: sono tali i soggetti assunti per la prima volta come lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici. Per questi lavoratori l’adesione opera automaticamente sin dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni. La rinuncia può tradursi nella scelta di mantenere il Tfr in azienda (e nei casi previsti trasferito al Fondo di Tesoreria/Inps) oppure di conferirlo a una diversa forma pensionistica complementare.
2)Lavoratori non di prima assunzione che in passato avevano lasciato il TFR in azienda: non scatta l’adesione automatica e continua ad applicarsi la disciplina previgente dettata dall’art. 2120 c.c. Il TFR continua a restare in azienda salvo che il lavoratore decida volontariamente di aderire a un fondo pensione.
3) Lavoratori non di prima assunzione che in passato erano già iscritti a un fondo pensione con versamento del TFR senza aver riscattato integralmente la posizione: scatta l’adesione automatica, per cui devono comunicare entro 60 giorni dall’assunzione se intendono continuare a contribuire alla forma pensionistica cui sono già iscritti ovvero se intendono contribuire ad un’altra, diversa, forma pensionistica.
Gli obblighi informativi in capo al datore di lavoro:
In primo luogo il datore di lavoro è tenuto a verificare la storia pregressa del lavoratore, facendosi rilasciare un’apposita dichiarazione per capire se si tratti di una prima assunzione e se vi siano fondi pensione già aperti in precedenza.
Inoltre l’azienda dovrà consegnare al dipendente un’informativa chiara e tracciabile che illustri gli accordi collettivi, il funzionamento dell’adesione automatica, il fondo di destinazione di default e la modulistica per esercitare la scelta entro i 60 giorni.
Se il lavoratore non si esprime entro i 60 giorni, l’azienda deve procedere, ove previsto, con l’iscrizione d’ufficio e avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine.