L’Inps con la circolare del 23 dicembre 2019 n. 158 (allegata), a seguito dell’intervento legislativo fortemente voluto da ASSISTAL contenuto nell’articolo 7-quinquies del decreto legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016 in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, ha fornito chiarimenti utili ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo.

Ricordiamo che l’intervento legislativo si è reso necessario al fine di arginare un contenzioso aperto dall’Inps in merito alla imponibilità al 50% a contributi degli importi erogati a titolo di trasferta anche se non corrisposti con carattere di continuità.

Nella circolare l’Inps prende atto della modifica legislativa nella quale è stato sancito che si è in presenza di un trasfertista, con il conseguente assoggettamento al 50% a contribuiti delle indennità di trasferta, quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

– la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

– lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

– la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Secondo la disposizione interpretativa, la mancata contestuale presenza delle tre condizioni rende, ai compensi erogati come trasferta, applicabile le disposizioni previste dal comma 5 del medesimo articolo 51 che prevede l’esenzione fiscale e contributiva, quando siano effettuate al di fuori del comune di assunzione, nei limiti giornalieri di € 46,48 per le trasferte Italia elevato a € 77,47 per quelle estere .

Sul punto è intervenuta la Cassazione a sezioni unite ( sentenza 27093/2017) confermando la retroattività interpretativa del provvedimento in quanto conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche. Nella sentenza è altresì statuito che l’espressione «anche se corrisposta con carattere di continuità» deve essere intesa nel senso che l’eventuale continuità della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo e fiscale.

In conclusione: la presenza contemporanea delle tre caratteristiche sopra elencate, definisce il trasfertismo e si applica il comma 6 dell’articolo 51; diversamente si ricade nel concetto di trasferta il cui trattamento fiscale e contributivo è declinato dal comma 5.

L’Inps invita i propri uffici a recepire le indicazioni contenute nella circolare anche per definire il contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria.

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