Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 l’INPS ha diffuso le prime indicazioni amministrative concernenti l’attuazione delle modifiche relative agli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al ”Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tra queste, si segnalano quelle relative alla determinazione del requisito dimensionale, contenute al punto 2 della Circolare in commento.

In particolare, questo si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.

Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato:

  • 60 addetti per il periodo 2026-2027;
  • 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
  • 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

La Circolare precisa inoltre che, relativamente al primo anno di applicazione della novella (2026), l’obbligo contributivo configurato dal nuovo comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024. Ciò in ragione del fatto che, come detto sopra, il legislatore subordina l’insorgenza dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato.

Precisa inoltre l’INPS che la novella in argomento non interviene sulle fattispecie già disciplinate dal comma 756 citato: un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nell’anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è pertanto tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività.

Viene inoltre chiarito che, ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time.

I successivi punti 3 e 4 della Circolare, cui si rinvia per completezza di informazione, contengono indicazioni sul calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria e sulla decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria.

 

 

 

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