Nella giornata di ieri il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il Decreto n. 134 del 5 ottobre 2026 di attuazione dell’art.14, comma 5, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.
Tale articolo, come noto, reca disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), prevedendo in particolare:
- che a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
- che a decorrere dalla stessa data, le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche tramite il SIISL;
- che le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono tenute, nei termini di cui sopra, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono.
Con specifico riguardo alla preventiva o contestuale pubblicazione delle offerte di lavoro sulla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) per l’accesso ai benefici contributivi e agli incentivi alle assunzioni finanziati con risorse pubbliche, il decreto in esame, mediante il suo Allegato Tecnico, disciplina funzioni già operative sulla piattaforma dal 1° aprile 2026, confermando che l’iscrizione al Siisl, facoltativa per i datori di lavoro e i soggetti delegati e abilitati fino al 30 novembre prossimo, diventerà obbligatoria dal 1° dicembre.
L’art. 3 del provvedimento chiarisce in merito che nel corso della fase sperimentale la pubblicazione della posizione di lavoro ai fini del beneficio contributivo può essere effettuata anche successivamente all’assunzione e precisa che la piattaforma ministeriale rende disponibili per il datore e i soggetti delegati e abilitati:
- i benefici contributivi a cui il datore può eccedere;
- i benefici contributivi associabili alle posizioni lavorative pubblicare;
- i curriculum vitae dei candidati che rispondono ai requisiti per fruire dei benefici contributivi.
Il successivo art. 4 del decreto in commento conferma che dallo scorso 1° aprile possono essere trasmesse tramite il Siisl anche le comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, dalle Agenzie per il lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati.
Dette comunicazioni sono precompilate con le informazioni disponibili, ai fini di una maggiore semplificazione, ferma restando la possibilità di integrazione e modifica da parte del datore di lavoro e dei suoi intermediari.
L’art. 6 riguarda specificamente le Agenzie per il lavoro, per le quali la pubblicazione sul Siisl delle posizioni gestite è obbligatoria già dallo scorso 1° aprile e costituisce condizione necessaria per accedere al sistema per l’individuazione dei candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
Con la pubblicazione delle modalità attuative delle disposizioni legali in tema di sgravi contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, legati all’incremento occupazionale le imprese sono chiamate ad adeguare i propri di sistemi di selezione e ricerca del personale e le procedure aziendali di assunzione.