Come noto il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” (di seguito, anche decreto Lavoro), ha introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in tema di incentivi all’occupazione.

Tra le nuove misure meritano di essere considerate – oltre a quelle che incentivano esclusivamente le nuove assunzioni (Bonus Donne, Giovani e ZES) – quelle dirette alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro già in essere, disciplinate dall’articolo 4 del provvedimento in esame.

Queste prevedono, in particolare, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.

Con Circolare numero 72 del 3 luglio 2026, l’INPS ha opportunamente illustrato la misura in argomento, fornendo le prime indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

In primo luogo, l’Istituto precisa che l’esonero contributivo in argomento è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Conferma pure che esso spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Ricorda che la misura riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro per il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, per espressa previsione normativa  (v. art. 4, c. 2, del Decreto Lavoro).

Rammenta inoltre che, affinché le trasformazioni possano essere incentivate, le stesse devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026 e che non sono, conseguentemente, incentivabili le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato originariamente instaurati a decorrere dal 1° maggio 2026.

Ribadisce poi che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto Lavoro, il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Relativamente alla misura ed all’assetto dell’incentivo alla stabilizzazione la Circolare precisa che

  • il beneficio previsto dall’articolo 4 del decreto Lavoro consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
  • lo stesso è comunque riconosciuto nei limiti di spesa fissati dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 62/2026 e di seguito indicati: 18,2 milioni di euro per l’anno 2026; 87,5 milioni di euro per l’anno 2027; 69,3 milioni di euro per l’anno 2028.

La Circolare si sofferma quindi sulle condizioni generali di spettanza dell’esonero per rilevare che, in forza dell’espressa previsione di cui al comma 4 dell’articolo 4 del Decreto Lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Al riguardo, l’Istituto precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese in cui si fruisce degli incentivi.

L’INPS ribadisce quindi che secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”, ulteriore condizione per la legittima fruizione del beneficio in trattazione – come degli altri incentivi previsti dal Decreto Lavoro – è l’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al “Trattamento Economico Complessivo (TEC)” definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

Chiarisce anche che all’esonero della stabilizzazione si applicano inoltre i principi generali di fruizione degli incentivi (stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo 150/2015) e che il datore non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo “né a licenziamenti collettivi”.

Con specifico riguardo al procedimento di ammissione all’esonero ed agli adempimenti richiesti ai datori di lavoro, l’Istituto chiarisce che, allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”.

Con successivo messaggio, l’INPS darà comunicazione della messa a disposizione del citato modulo.

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