Il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e in materia di protezione civile, è stato convertito in legge 29 dicembre 2025, n. 198 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

Nel medesimo numero della Gazzetta Ufficiale è pubblicato il testo coordinato del decreto-legge con la legge di conversione (Allegato n. 1).

Il provvedimento è entrato in vigore il 31 dicembre 2025.

Circa l’iter parlamentare di conversione del decreto legge occorre notare che il ritiro di tutti gli emendamenti da parte della maggioranza (in connessione con il respingimento di quelli dell’opposizione) ha impedito l’introduzione di alcune specifiche proposte di modifica avanzate da Confindustria, volte a dare risposta ad una serie di problemi esistenti nella normativa (ad es., la mancata attuazione delle previsioni del D.Lgs 81/2008 in tema di supporto alle imprese da parte degli enti che si occupano di tutela della salute e sicurezza) o a nuove sfide (ad es., superamento dei limiti normativi al pieno uso di strumenti tecnologici per l’adempimento dell’obbligo di vigilanza, anche alla luce delle potenzialità dell’intelligenza artificiale).

Con specifico riguardo agli interventi in materia di appalti e di vigilanza, le più recenti modifiche all’articolo 3 del decreto-legge riguardano profili formali (in particolare, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel comma 2 e nel comma 3) e sanzionatori (l’estensione delle sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lett. i) del D.Lgs 81/2008 alle violazioni relative alla patente a crediti negli ulteriori settori che saranno individuati, nel comma 2).

Quanto alle modalità di attuazione del c.d. “badge di cantiere” resta confermato che queste saranno individuate (art. 3, comma 3), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (31.12.2025, ndr), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Fino all’adozione di tale decreto ministeriale, quindi, permane l’obbligo di dotazione del badge già previsto dalla legislazione in vigore (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008).

In merito al decreto da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge riportato nel comma 2 dell’articolo 3, si precisa che esso non è relativo all’obbligo del nuovo badge ma al diverso tema della individuazione degli altri settori a rischio nei quali si applicherà il badge, oltre l’edilizia (e parallelo all’ulteriore e diverso decreto ministeriale, previsto dal nuovo comma 6 inserito all’art. 27 del D.Lgs 81/2008, che riguarda gli ulteriori ambiti a rischio più elevato nei quali si applica la cd patente a crediti).

Per il nuovo badge, quindi, l’unico termine di riferimento per l’individuazione delle modalità di attuazione delle previsioni del comma 2 è quello di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, termine dal quale decorre anche il nuovo obbligo. Ovviamente, sempre che il decreto venga adottato tempestivamente; diversamente, l’obbligo giuridico scatterà solamente dopo che sarà adottato il decreto stesso.

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