Si informano gli Associati che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 aprile 2026, n.62 recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
Entrano così in vigore diversi provvedimenti, alcuni incentivanti le assunzioni – subordinate tuttavia al verificarsi di determinate condizioni, come l’incremento occupazionale netto nonché l’assenza di precedenti licenziamenti – altri di regolazione del mercato del lavoro, attraverso l’introduzione del principio del “salario giusto” e di misure di contrasto al caporalato digitale.
Nello specifico delle misure incentivanti (Capo I, Artt. 1- 6), si annoverano quattro principali linee di intervento:
– Il bonus assunzione giovani: si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500€ mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni (limite innalzato a 650€ nel Sud e nelle aree di crisi). Il lavoratore interessato deve essere privo di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovvero 12 mesi se in categoria svantaggiata), l’assunzione deve essere collegata ad un incremento occupazionale netto e il datore non deve aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti;
– il bonus stabilizzazioni giovani: è un esonero contributivo del 100%, fino a 500€ mensili per 24 mesi per le aziende che trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore abbia meno di 35 anni, non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato, sia stato assunto a tempo determinato con un rapporto che non abbia una durata superiore ai 12 mesi, e la trasformazione avvenga nel periodo tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026;
– Il bonus ZES: rivolto ai datori di lavoro che occupano massimo 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno e consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650€ mensili) per l’assunzione di soggetti di età superiore ai 35 anni disoccupati da almeno 24 mesi;
– Il bonus assunzione donne: si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 650€ mensili (elevabili a 800€ per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale ZES unica per il Mezzogiorno). La misura mira a incentivare l’assunzione di donne di qualsiasi età e ovunque residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. La durata del beneficio è pari a 24 mesi ridotti a 12 mesi se la lavoratrice appartiene a una delle citate categorie svantaggiate: senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale ovvero ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; oltre 50 anni di età; adulto che vive solo o con una o più persone a carico e che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; appartenenza a una minoranza etnica in uno Stato membro e che ha necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche, professionali o di esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso all’occupazione.
Sul versante della conciliazione famiglia-lavoro, il decreto in commentoprevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione UNI/PdR 192:202, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000€ annui per ciascuna impresa.
Per quanto riguarda il “salario giusto” (Capo II, Artt. 7 – 11), il decreto rinvia alla contrattazione collettiva, specificando che, ai fini della sua individuazione ci si deve riferire al trattamento economico complessivo (TEC) definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (con riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale/prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro). Coerentemente con l’impostazione generale del Decreto, si prevede inoltre che l’accesso ai benefici è consentito solo in caso di corresponsione di un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dello stesso. Da attenzionare inoltre, la norma che interviene sui rinnovi contrattuali prevedendo che qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni saranno adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA), fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.
Infine, le misure di contrasto al caporalato digitale (Capo III, artt. 12 – 15) mirano a combattere il fenomeno dell’illecita interposizione di manodopera e lo sfruttamento del lavoro in tutte le attività gestite attraverso piattaforme digitali. A tal fine, si esplicita una presunzione di subordinazione (salvo prova contraria) ogni qual volta emergano indici di controllo/di eterodirezione esercitati anche mediante gestione algoritmica e sono rafforzati i diritti di informativa e di trasparenza dei lavoratori interessati.
Per gli Associati ASSISTAL è inoltre disponibile una Nota di Aggiornamento al decreto a cura di Confindustria.
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